5.1. Piani attestati di risanamento
Gli accordi in esecuzione di un piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) sono strumenti puramente consensuali, che non contemplano, cioè, la possibilità di ristrutturare un credito in assenza del consenso del relativo titolare.
Se il debitore intende ristrutturare il proprio indebitamento facendo ricorso a questo strumento è, di regola, improbabile che già ricorrano le condizioni affinché la garanzia di SACE/MCC possa essere escussa: il piano attestato di risanamento è, infatti, usualmente utilizzato allorquando la tensione finanziaria o la crisi reversibile si sono manifestate in termini moderati, ad esempio in assenza di un default che darebbe titolo all’escussione.
Sebbene in questa fase sia il creditore garantito a dovere esprimere un eventuale consenso alla proposta di ristrutturazione (e aderire, poi, formalmente, all’accordo sotteso al piano attestato), è raccomandabile che questi coinvolga – ovvero che il debitore stimoli il coinvolgimento di – SACE/MCC in maniera tempestiva. Infatti, laddove fosse necessario od opportuno per il creditore garantito ottenere il previo assenso di SACE/MCC alla proposta di ristrutturazione, è fondamentale che i garanti pubblici siano informati prontamente del contesto e delle prospettive così da potere fornire tale assenso (o altre indicazioni) in tempo utile.
In linea di principio, la ristrutturazione del debito garantito può avvenire principalmente in forma di stralcio o di riscadenzamento (o combinazione di entrambi). In questi casi è appunto interesse del creditore garantito ottenere il consenso di SACE/MCC alla proposta di ristrutturazione, in quanto:
(i) ciò potrebbe essere giuridicamente necessario al fine di non pregiudicare l’efficacia dell’obbligazione di garanzia: (a) anzitutto, in base ai principi civilistici, secondo i quali sono “inefficaci nei confronti del fideiussore i patti intervenuti tra creditore e debitore, modificativi dell’obbligazione principale garantita” [41]. Si pensi all’ipotesi di riscadenzamento, che comporta un’esposizione del garante per un periodo maggiore e dunque una modifica peggiorativa dell’obbligazione principale; e/o (b) in base alle specifiche previsioni di legge o contrattuali [42] che disciplinano la garanzia di SACE/MCC;
(ii) è comunque raccomandabile a fini di certezza giuridica ottenere una forma di assenso da parte di SACE/MCC (nella misura in cui siano disponibili a fornirla) anche in quei casi in cui non sia tecnicamente necessario per la specifica ristrutturazione del credito garantito [43].
A ciò si aggiunga che nella prassi non è infrequente che il creditore garantito acconsenta alla ristrutturazione a condizione che le sue conseguenze negative siano proporzionalmente condivise con SACE/MCC. Nell’ipotesi di stralcio è, infatti, frequente che il Soggetto Finanziatore chieda a SACE/MCC di essere tenuto indenne dello stralcio nella stessa misura percentuale della garanzia [44]. Ad esempio, a fronte di una garanzia per l’80% dell’importo dell’obbligazione garantita, il creditore potrebbe chiedere a SACE/MCC di versargli un importo pari all’80% della porzione di credito stralciato.
Naturalmente SACE/MCC presteranno il proprio assenso o meno a seconda delle circostanze e in base ai requisiti applicabili, quali ad esempio il rispetto dei limiti imposti dalla normativa applicabile, sia nazionale [45] sia europea, o più in generale la convenienza dello scenario prospettato dal creditore garantito rispetto all’alternativa dell’integrale escussione della garanzia (ovvero all’alternativa liquidatoria, le cui risultanze sarebbe preferibile che il debitore evidenziasse nel piano unitamente alla specifica analisi dell’attestatore, sì da fornire ai garanti pubblici un agile strumento di comparazione rispetto agli scenari praticabili).
Si tenga presente, peraltro, che ai sensi delle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia PMI, sono improcedibili le proposte di accordo transattivo che prevedano una percentuale di pagamento inferiore al 15%. In presenza di stralci superiori all’85% del credito, sarà dunque necessario utilizzare altri strumenti di regolazione della crisi che consentano l’attuazione del piano anche in assenza dell’espresso consenso del garante.
Nella prassi, per ovviare alla tempistica dei garanti pubblici per l’espressione del rispettivo assenso – talvolta incompatibile con le tempistiche delle operazioni di ristrutturazione e le esigenze del debitore – non è infrequente che l’accordo sotteso al piano attestato di risanamento preveda, quale condizione sospensiva il rilascio del consenso di SACE / MCC alla proposta di ristrutturazione entro un termine successivo alla data di efficacia dell’accordo stesso.
Una simile soluzione è consentita sia nell’ipotesi di stralcio sia nell’ipotesi di riscadenziamento poiché:
- in caso di stralcio le Disposizioni Operative MCC, parte VI, sezione C, paragrafo C.1. ammettono la procedibilità della proposta di accordo transattivo presentata a MCC e la conservazione dell’efficacia della garanzia anche a seguito dell’adesione delle parti all’accordo transattivo purché tale adesione non sia “totale e incondizionata”;
- in caso di riscadenzamento le Disposizioni Operative MCC, parte VI, sezione D, paragrafo D.4 si limitano a richiedere, ai fini dell’efficacia della garanzia, che alla data della richiesta di prolungamento della garanzia stessa il Soggetto Finanziatore abbia deliberato “anche in via condizionata alla delibera del Consiglio di Gestione” il prolungamento della durata dell’operazione finanziaria.
La situazione cambia nel caso in cui le parti decidano di condizionare risolutivamente l’efficacia dell’accordo sotteso al piano di risanamento al mancato rilascio del consenso di SACE/MCC alla proposta di ristrutturazione. Anche in questo caso è necessario distinguere l’ipotesi di stralcio dall’ipotesi di riscadenzamento poiché:
- in caso di riscadenzamento nulla vieta di condizionare risolutivamente l’accordo al mancato rilascio del consenso di SACE/MCC alla proposta di ristrutturazione;
- in caso di stralcio nulla vieta parimenti di condizionare risolutivamente l’accordo, tuttavia l’eventuale risoluzione può comportare criticità sotto il profilo civilistico in relazione alla reviviscenza della garanzia. Pertanto, nell’ipotesi di stralcio la strada più prudente è quella di inserire l’approvazione/consenso da parte di MCC quale condizione sospensiva all’efficacia dell’accordo.
Peraltro condizionare sospensivamente l’accordo al rilascio dell’approvazione/consenso da parte di SACE/MCC può avere una diretta conseguenza sull’efficacia dell’attestazione, dal momento che, ai sensi del paragrafo 8.4.8. dei Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento, “qualora la fattibilità del piano dipenda da specifici eventi futuri circoscritti nel tempo (…) l’attestazione è immediatamente efficace se l’Attestatore attesta che sussiste un’elevata probabilità che si verifichino; è sospensivamente condizionata negli altri casi (…)”.
In assenza di specifiche contestazioni sollevate da SACE / MCC nel contesto delle trattative (di cui evidentemente i garanti pubblici dovranno essere tempestivamente informati e alle quali dovranno essere messi nelle condizioni di assistere, quand’anche da spettatori), è possibile che l’attestatore confermi l’elevata probabilità di adesione dei garanti all’accordo, rendendo così immediatamente efficace l’attestazione; tuttavia, il rischio di rilascio di un’attestazione – sostanzialmente – condizionata, nei termini sopra indicati, non è del tutto escluso, con importanti conseguenze in termini di validità e tenuta dell’attestazione stessa.
Raccomandazioni
- Si raccomanda di ottenere il consenso di SACE/MCC non solo nei casi in cui è previsto uno stralcio o un riscadenzamento del debito, ma anche nei casi in cui tale consenso non sia tecnicamente necessario per la tipologia di ristrutturazione proposta dal debitore.
- Nel caso in cui le tempistiche per la ristrutturazione del debitore non siano compatibili con quelle dei garanti pubblici per l’espressione del relativo assenso, può essere valutata l’opzione di condizionare sospensivamente l’accordo sotteso al piano attestato al rilascio del predetto consenso. Può altresì essere valutata l’opzione di condizionare risolutivamente l’accordo predetto, purché abbia una natura di riscadenzamento.
- Nel caso di inserimento nell’accordo della condizione sospensiva si raccomanda di valutare la posizione dell’attestatore in merito al giudizio di probabilità circa l’adesione o meno dei garanti pubblici all’accordo; in assenza di tale giudizio di probabilità vi è il rischio di avere un’attestazione condizionata e, come tale, di tenuta limitata.
5.2. Accordi ex art. 23 CCII
Gli accordi ex art. 23, comma 1, CCII rappresentano l’auspicabile esito “fisiologico” del percorso di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. Trattasi di soluzioni di natura prettamente negoziale, fondate sull’effettivo raggiungimento di una soluzione consensuale tra l’impresa debitrice ed i propri creditori.
Al netto della specifica ipotesi di cui alla lett. b) dell’art. 23, comma 1, CCII (i.e. la convenzione di moratoria ex art. 62 CCII), gli accordi ex art. 23, comma 1, lett. a) e c), CCII possono assumere il contenuto più variegato. Sotto tale profilo, una principale distinzione si pone tra gli accordi cd. di rimodulazione del debito (volti a modificare termini e condizioni di rimborso, generalmente estendendone la durata) e gli accordi che contengono – invece – anche previsioni di cd. “saldo e stralcio” del debito: si tratta di una distinzione che, come si vedrà, assume particolare rilevanza in presenza di esposizioni debitorie assistite da garanzia SACE [46] o garanzia MCC.
5.2.1. Accordi ex art. 23, comma 1, lett. a) e c): l’ipotesi della rimodulazione del debito
5.2.1.1. Accordi di estensione della durata del finanziamento assistito da Garanzia Sace
Nel caso di finanziamenti assistiti da garanzia SACE, il creditore coinvolto nelle trattative di cui alla composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa dovrà acquisire la previa approvazione di SACE al fine di poter perfezionare eventuali accordi di estensione/rimodulazione dei termini e condizioni del debito (senza pregiudicare l’efficacia della garanzia pubblica).
Proprio per tale motivo è opportuno che i creditori finanziari garantiti (comunque obbligati ad informare prontamente SACE dell’avvio del percorso di composizione negoziata del debitore) tengano aggiornato il garante in merito all’andamento delle trattative e al contenuto delle proposte di rimodulazione/estensione tempo per tempo pervenute dal debitore.
Analogamente è buona prassi che anche il debitore e l’esperto indipendente verifichino con il creditore garantito l’effettivo coinvolgimento ed aggiornamento del garante in ordine alle trattative, anche al fine di valutare l’opportunità/necessità di una sua eventuale diretta partecipazione “al tavolo”. Nella strutturazione delle proposte di estensione/rimodulazione delle esposizioni garantite da SACE è opportuno che il debitore tenga in considerazione i limiti di “durata massima” della garanzia discendenti dalla normativa domestica ed europea, nonché fornisca al creditore garantito (e, di riflesso, al garante) un supporto informativo e documentale adeguato in merito al proprio progetto di risanamento, al business plan ed alla propria situazione economico-patrimoniale e finanziaria (anche ai fini di comparazione con uno scenario di matrice liquidatoria).
Sotto il profilo operativo, una volta “cristallizzata” la proposta di rimodulazione/estensione da parte del debitore, nella prassi si è riscontrato il seguente iter: (i) invio da parte del debitore al creditore garantito di una specifica “richiesta di modifica” del finanziamento garantito, inclusiva di dettagliata indicazione dei termini e condizioni della rimodulazione e corredata da adeguato set documentale di supporto; (ii) in caso di positivo vaglio da parte del creditore finanziario, invio da parte del creditore finanziario al garante SACE di una formale richiesta di conferma/estensione della garanzia SACE (con conseguente emissione di apposita “Appendice di Garanzia”) sulla base dei termini e condizioni di cui alla richiesta di modifica/rimodulazione; (iii) in caso di positivo esito dell’iter deliberativo del garante, rilascio di una “lettera di consenso” da parte di SACE ed emissione dell’Appendice di Garanzia, con efficacia subordinata al perfezionamento dell’accordo di modifica/rimodulazione tra il creditore garantito ed il debitore entro il termine ivi previsto.
Considerata la necessità di un doppio passaggio deliberativo (sia da parte del creditore garantito che da parte del garante) è opportuno che il debitore tenga conto delle relative tempistiche.
5.2.1.2. Accordi di prolungamento della durata del finanziamento assistito da garanzia di MCC
Ai sensi delle Disposizioni Operative MCC a fronte della ricezione di una “proposta di prolungamento della durata” del finanziamento (e della correlata garanzia MCC) il creditore finanziario dovrà istruire un’apposita richiesta in tal senso presso il gestore del Fondo di Garanzia PMI. Ai sensi delle Disposizioni Operative MCC l’estensione della durata della garanzia può essere chiesta una sola volta.
Analogamente a quanto previsto per i finanziamenti assistiti da garanzia SACE, anche in questo caso l’effettivo perfezionamento dell’accordo di estensione (con mantenimento della garanzia MCC) potrà avvenire solo una volta che sia stata ottenuta positiva delibera in tal senso anche da parte del garante.
Tenuto conto di quanto precede, anche in questo caso è buona prassi che il debitore – nella strutturazione della proposta di estensione – tenga in considerazione i limiti di “durata massima” della garanzia discendenti dalla normativa domestica ed europea, nonché fornisca al creditore garantito (e, di riflesso, al garante) un supporto informativo e documentale adeguato in merito al proprio progetto di risanamento, al business plan ed alla propria situazione economico-patrimoniale e finanziaria (anche ai fini di comparazione con uno scenario di matrice liquidatoria).
Una volta ricevuta la proposta finale di estensione del finanziamento da parte del debitore (corredata da adeguato set informativo), il creditore finanziario dovrà formulare apposita richiesta di estensione al Fondo di Garanzia PMI in ottemperanza a quanto a tale scopo previsto dalle Disposizioni Operative MCC. A tale riguardo si segnala tra l’altro che, ai sensi delle Disposizioni Operative MCC, alla data di richiesta di estensione della garanzia il creditore finanziario dovrà avere già deliberato (anche subordinatamente alla delibera del Fondo di Garanzia PMI) l’estensione della durata del finanziamento ed aver fatto specifico riferimento – nella propria delibera – allo stato di temporanea difficoltà del debitore. Le Disposizioni Operative MCC precisano che tali delibere non devono avere ad oggetto la concessione di nuove operazioni finanziarie.
Solo dopo che anche i competenti organi del Fondo di Garanzia PMI si siano positivamente pronunciati circa la richiesta di prolungamento della durata, la delibera del creditore garantito sul medesimo prolungamento potrà ritenersi efficace e, per l’effetto, potrà essere perfezionato tra l’imprenditore e il creditore garantito l’accordo ex art. 23, comma 1, CCII – ai sensi della lett. a) o c), a seconda dei casi – per l’estensione della durata dell’operazione finanziaria garantita.
Anche in questo caso, pertanto, il debitore dovrà tener conto delle tempistiche necessarie all’espletamento dei diversi passaggi deliberativi (sia da parte del creditore finanziario che da parte del garante pubblico).
5.2.2. Accordi ex art. 23, comma 1, lett. a) e c): l’ipotesi del rimborso c.d. “a saldo e stralcio”
5.2.2.1. Accordi di natura transattiva in caso di Garanzia Sace
Non diversamente da quanto accade per le ipotesi in cui la proposta di accordo ex art. 23, comma 1, lett. a) o lett. c), CCII consista in un’estensione degli originari termini di rimborso dell’esposizione garantita, anche nel caso di una proposta di accordo che preveda una rinuncia parziale del credito e/o uno stralcio dell’esposizione, per le posizioni garantite da SACE viene richiesto tanto al creditore garantito quanto all’imprenditore, di seguire il dettagliato iter già sopra delineato.
Restano fermi, infatti: (i) l’obbligo del creditore garantito di fornire pronta informativa a SACE circa la proposta ricevuta e di non perfezionare alcun accordo di natura transattiva che non sia stato previamente approvato dal garante; e (ii) l’obbligo del debitore proponente di fornire, unitamente alla proposta di accordo, un corredo informativo il più completo possibile.
Nell’ambito di eventuali proposte cd. “a saldo e stralcio” formulate dal debitore al creditore finanziario non si esclude l’eventualità di possibili – separati – accordi tra il creditore finanziario ed il garante pubblico volti a definire i termini di una parziale escussione della garanzia (con esclusione di qualsivoglia rivalsa nei confronti del debitore) con riferimento alla quota-parte di debito stralciato.
Proprio al fine di assicurare e formalizzare che, a fronte dell’accoglimento della proposta cd. “a saldo e stralcio” formulata dal debitore (e del successivo perfezionamento del pagamento), sia esclusa qualsivoglia rivalsa da parte del garante è opportuno che – in tal caso – SACE non solo approvi la proposta transattiva ma divenga altresì parte firmataria dell’accordo, alla pari del creditore finanziario.
Il debitore e l’esperto, in questo caso, dovranno pertanto attivarsi senza indugio ai fini di un pronto coinvolgimento di SACE nelle trattative e monitorare attentamente le tempistiche necessarie all’espletamento dei processi deliberativi.
5.2.2.2. Accordi di natura transattiva in caso di Garanzia MCC
La proposta di un accordo ex art. 23, comma 1, lett. a) o c) CCII che si concretizzi in una proposta di rimborso c.d. “a saldo e stralcio” risulta qualificabile come proposta di “accordo transattivo” ai sensi delle Disposizioni Operative MCC. Analogamente a quanto avviene per le richieste di prolungamento, anche le proposte transattive non possono essere perfezionate prima che sia ottenuta la positiva delibera da parte del Fondo di Garanzia PMI.
Nella formulazione della proposta transattiva il debitore dovrà tener conto – tra l’altro – dei requisiti all’uopo previsti ai sensi delle Disposizioni Operative MCC le quali – ad esempio – prescrivono che le proposte transattive debbano prevedere una percentuale di pagamento almeno pari al 15% del debito complessivo (inclusivo anche di eventuali interessi di mora).
In aggiunta a quanto precede, le Disposizioni Operative MCC richiedono al creditore finanziario di fornire, in sede di presentazione della proposta transattiva, un dettagliato corredo documentale, in ordine al quale è pertanto opportuno che il debitore si attivi prontamente al fine di fornire al creditore finanziario tutte le informazioni del caso. Tra esse, in particolare, si segnala la necessità di fornire al creditore finanziario apposita documentazione volta a comparare lo scenario transattivo con quello di una eventuale liquidazione giudiziale, in cui la garanzia MCC sarebbe – con ogni ragionevolezza – integralmente escussa (con insinuazione del credito da regresso del garante al cd. super-privilegio), anche al fine di consentire il calcolo della “perdita” del Fondo di Garanzia PMI.
Solo a fronte del ricevimento di una proposta che rispetti i requisiti soprarichiamati e corredata da tutta la documentazione richiesta, i competenti organi del gestore del Fondo di Garanzia PMI saranno in grado di avviare il proprio iter deliberativo in merito alla proposta di accordo – “transattivo” – ex art. 23 CCII pervenuta al creditore garantito. In particolare, ai sensi delle Disposizioni Operative MCC è previsto che il gestore del Fondo di Garanzia PMI, esaminate le richieste di accordo, le sottoponga all’organo deliberante entro 30 giorni dal ricevimento della proposta e che la relativa delibera venga comunicata ai creditori garantiti entro 10 giorni lavorativi.
Le Disposizioni Operative MCC prevedono inoltre che, in caso di positiva delibera del Fondo di Garanzia PMI e successivo perfezionamento dell’accordo transattivo (di cui dovrà essere fornita evidenza documentale al Fondo di Garanzia PMI), il Fondo di Garanzia PMI provvederà a liquidare la perdita a favore del creditore finanziario: in tal caso, le Disposizioni Operative MCC non prevedono alcuna successiva rivalsa del Fondo nei confronti del debitore (che avrà a quel punto già onorato il proprio accordo “a saldo e stralcio” verso la sua controparte finanziaria diretta). Proprio per tale motivo, diversamente da quanto accade con riferimento agli accordi transattivi di esposizioni garantite da SACE, nella prassi non è dato registrare alcuna diretta sottoscrizione di “accordi transattivi” da parte di MCC (essendo l’intero processo già normato nelle Disposizioni Operative MCC).
Fermo tutto quanto precede, non si può escludere in radice il rischio che – in costanza di composizione negoziata – il creditore finanziario garantito da MCC, a fronte di eventuali eventi di rischio, ritenga di dover “attivare” l’iter necessario ai fini dell’escussione della garanzia, anche considerati i termini decadenziali all’uopo previsti dalle Disposizioni Operative MCC. A tale riguardo, si dà atto che, secondo taluna recente (seppur non univoca) giurisprudenza di merito, tra le misure protettive/cautelari che possono essere richieste dal debitore in costanza di composizione negoziata vi sarebbero anche: (i) il divieto del creditore finanziario di avviare le iniziative di escussione della garanzia MCC; e (ii) il correlato divieto, a carico di MCC, di “esigere l’azione esecutiva e/o di recupero credito dell’istituto finanziatore garantito” [47], in deroga a quanto previsto dalle Disposizioni Operative MCC. Si tratta pertanto di un aspetto che potrà essere attentamente valutato dal debitore, in caso reputi concreto un simile rischio.
5.2.3. Gli accordi ex art. 23, comma 1, lett. b): la convenzione di moratoria
Gli accordi ex art. 23, comma 1, lett. b) del CCII rappresentano l’ipotesi più difficilmente qualificabile ai sensi della disciplina applicabile agli strumenti di garanzia sia emessi da SACE che emessi da MCC: tenuto conto dei tratti distintivi dello strumento di regolazione della crisi disciplinato dall’art. 62 CCII, infatti, difficilmente è possibile inquadrarlo in una delle due alternative di “accordo estensivo” o “accordo transattivo”.
Nel caso in cui l’accordo abbia ad oggetto una posizione garantita da SACE, possono confermarsi tutte le considerazioni sin qui svolte in merito al grado di coinvolgimento richiesto dal garante pubblico, alla necessità di una formale approvazione da parte di quest’ultimo circa il perfezionamento della convenzione da parte del creditore garantito e alla completezza della documentazione da produrre da parte del debitore proponente. A tale ultimo riguardo pare utile rilevare come, al corredo informativo già più sopra descritto, si aggiunge la relazione di attestazione del terzo professionista attestatore, ai sensi dell’art. 62, comma 2, lett. d), CCII (almeno in bozza).
Nel caso di una convenzione di moratoria che abbia ad oggetto crediti garantiti da MCC, invece, pare possibile affermare la necessità di applicazione della disciplina prevista dalle Disposizioni Operative MCC in tema di “prolungamento della durata” dell’operazione finanziaria. Quanto precede, infatti, sembra corroborato dal fatto che: (i) le Disposizioni Operative MCC in punto di richieste di prolungamento della durata della garanzia prevedono espressamente come tale fattispecie riguardi i soggetti che risultino in “stato di temporanea difficoltà”; e (ii) l’art. 62 CCII rappresenta uno strumento di regolazione della crisi diretto proprio a “disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi”.
A prescindere dall’opzione interpretativa alla quale si scelga di accedere, sia nel caso di posizioni garantite da SACE che di posizioni garantite da MCC, bisognerà inoltre tenere a mente l’impatto che le previsioni “ordinarie” di una convenzione di moratoria ex art. 62 CCII possano avere sugli impegni assunti dai creditori finanziari garantiti nei confronti dei garanti pubblici in relazione al concreto esercizio di tutti i rimedi di legge e di contratto (e di tutte le correlate azioni di recupero) necessari per la tutela delle ragioni di credito assistite dalla garanzia pubblica: da quanto precede, infatti, discende un’evidente necessità che i garanti pubblici, anche in ipotesi di convenzione di moratoria vengano concretamente messi a parte delle trattative in corso e coinvolti sin da subito nel processo di definizione dell’accordo.
Ferme le considerazioni sin qui svolte, permane, infine, l’interrogativo su cosa accadrebbe (e come dovrebbe comportarsi un operatore) nella – non del tutto improbabile – ipotesi in cui un accordo ex art. 23, comma 1, lett. a) o lett. c) prevedesse unitamente ad uno stralcio del debito (“componente transattiva”) anche una rimodulazione del medesimo con mantenimento della garanzia pubblica per la porzione residua (“componente di estensione”). In tale ipotesi, infatti, lungi dal potersi affidare alla disciplina di legge e secondaria che norma gli strumenti di garanzia, sarà richiesto all’interprete di adottare un approccio sistematico che approdi alla soluzione più idonea a perseguire concretamente il miglior interesse di tutte le parti coinvolte, pur nella consapevolezza che la linea interpretativa prescelta dovrà essere necessariamente “ratificata” dal soggetto pubblico, il cui intervento non sempre risulta in linea con le concrete esigenze dettate dai complessi interessi in gioco nei processi di ristrutturazione del debito.
Raccomandazioni
- È raccomandabile che il debitore e l’esperto promuovano la tempestiva attivazione dei creditori finanziari con i relativi garanti pubblici (SACE/MCC), al fine di assicurare un adeguato flusso informativo e l’aggiornamento/coinvolgimento del garante.
- Ai fini del mantenimento della garanzia statale il creditore finanziario dovrà acquisire l’approvazione/consenso da parte di SACE/MCC nel rispetto delle prescrizioni normative applicabili; laddove l’approvazione/consenso non sia pervenuto prima della sottoscrizione dell’accordo si suggerisce di inserirlo quale condizione sospensiva dello stesso. Se le esigenze della ristrutturazione richiedono tempi più rapidi rispetto alla delibera del garante può essere valutata la possibilità di condizionare risolutivamente l’accordo al rilascio del consenso di SACE/MCC, ma nel caso nel caso di accordo transattivo (stralcio) la stipula anticipata dell’accordo potrebbe interferire con il processo di delibera del garante.
- Si raccomanda al debitore, insieme ai propri consulenti e coadiuvato dall’esperto, di predisporre un set documentale completo a corredo della propria proposta, inclusivo (soprattutto nel caso di accordi di natura “transattiva”) di una valutazione comparativa tra lo scenario di adesione alla proposta di accordo ex art. 23 CCII e l’alternativa della liquidazione giudiziale. Si raccomanda altresì di formulare le proposte tenendo conto delle prescrizioni normative applicabili (quali ad esempio le Disposizioni Operative MCC).
- Si suggerisce al debitore e all’esperto di considerare attentamente le tempistiche necessarie all’ottenimento del consenso/approvazione da parte dei garanti pubblici nell’espletamento delle trattative ed al fine del successivo perfezionamento degli accordi.
- Pur in assenza di unanime giurisprudenza sul punto, qualora il debitore ravvisasse il rischio di eventuali escussioni delle garanzie pubbliche in costanza di composizione negoziata, si segnala l’opportunità di valutare l’eventuale richiesta di misure protettive/cautelari volte ad inibire temporaneamente l’escussione.
5.3. Accordi di ristrutturazione
Gli articoli 57, 60 e 61 del CCII regolano gli accordi di ristrutturazione dei debiti soggetti ad omologazione. Il contenuto del piano sottostante all’accordo è individuato dal legislatore con riferimento all’articolo 56 del CCII (e rinviamo a quanto previsto nel paragrafo 5.1. anche per quanto concerne il contenuto della proposta che la ristrutturazione del debito garantito può assumere) e tuttavia questo strumento di regolazione presenta diverse peculiarità: (i) anzitutto, l’accordo può essere stipulato con i creditori che rappresentano almeno il 60% (sessanta per cento) dei crediti – ovvero il 30% quando vengono soddisfatte le condizioni previste all’art. 60 del CCII. L’accordo deve essere idoneo ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei ivi inclusi, inter alia, i titolari di crediti già scaduti a quella data, che devono essere soddisfatti entro centoventi giorni dall’omologazione; (ii) in secondo luogo, qualora sussistano le condizioni di cui all’articolo 61 del CCII, è possibile “estendere” forzatamente l’efficacia dell’accordo medesimo a creditori non aderenti, ai quali è attribuita soltanto la facoltà di opposizione.
Sebbene in questa fase sia il creditore garantito a dovere esprimere un eventuale consenso alla proposta di ristrutturazione (e aderire, poi, formalmente, all’accordo sotteso al piano attestato), è raccomandabile che questi coinvolga – ovvero che il debitore stimoli il coinvolgimento di – SACE/MCC in maniera tempestiva. Infatti, laddove fosse necessario od opportuno per il creditore garantito ottenere il previo assenso di SACE/MCC alla proposta di ristrutturazione, è fondamentale che i garanti pubblici siano informati prontamente del contesto e delle prospettive così da potere fornire tale assenso (o altre indicazioni) in tempo utile, nonché del rischio di estensione degli effetti dell’accordo nelle ipotesi di cui all’articolo 61 CCII.
In tutti i casi di opposizione all’omologazione (anche cioè a prescindere dalle ipotesi di cui all’articolo 61 CCII), qualora, al momento della presentazione della opposizione, la garanzia non sia ancora stata escussa, la legittimazione ad agire spetterà unicamente all’istituto di credito garantito – ma, anche al riguardo, si ritiene opportuno uno stretto coordinamento con SACE, che potrebbe subentrare anche nella posizione processuale dell’istituto di credito garantito a seguito dell’escussione.
5.4. Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione
Il CCII ha introdotto tra gli strumenti di regolazione della crisi il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (il “PRO”), che presenta peculiarità tali da riflettersi anche sul trattamento che può essere riservato al credito bancario assistito da garanzia rilasciata da SACE/MCC.
Nell’ipotesi in cui il PRO sia scelto dal debitore in una fase in cui non si è ancora verificata l’escussione della garanzia sarà l’istituto di credito garantito (titolare del credito) ad essere inserito nell’elenco nominativo dei creditori, da predisporre ai sensi dell’art. 39, comma 1, CCII.
In considerazione del fatto che l’escussione della garanzia potrebbe verificarsi in qualsiasi momento durante il corso del procedimento finalizzato all’omologazione del PRO, al pari di quanto avviene nelle procedure di concordato, sarà necessario appostare un fondo rischi privilegiato di importo pari alla quota del credito bancario assistita da garanzia (e dare atto, nella comparazione con lo scenario di liquidazione, della natura privilegiata del credito del garante pubblico).
L’art. 64-bis CCII non richiama espressamente l’art. 85, comma 2, CCII (che obbliga la separata classazione “per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi”). Ciò nonostante, l’autonomo classamento dei creditori assistiti da garanzia SACE/MCC (ovvero il “doppio” classamento, per la quota garantita e per quella non garantita) risulta opportuno: (i) per una più agevole costruzione della meccanica della proposta e comparazione con lo scenario di liquidazione; (ii) per facilitare l’eventuale surroga di SACE/MCC, prima dell’inizio delle operazioni di voto, nella posizione delle banche garantite; e (iii) per il rispetto del principio per cui il classamento deve essere eseguito “secondo posizione giuridica ed interessi omogenei”, ex art. 64-bis, comma 1, CCII.
Per quanto concerne la costruzione della proposta, al fine di prevenire contestazioni circa il difetto di convenienza del PRO da parte di creditori dissenzienti, e tenuto altresì conto del rango del privilegio che assiste il credito di SACE/MCC, agli istituti garantiti (ovvero, in ultima battuta, agli stessi garanti pubblici) deve essere offerta una soddisfazione non inferiore a quella ottenibile in ipotesi di liquidazione giudiziale. La comparazione deve essere espressamente effettuata nel ricorso e nel relativo piano, che, ai sensi del disposto dell’art.87, comma 1, lettera c) CCII, come richiamato dall’art.64-bis, comma 9, CCII, dovrà contenere l’indicazione del valore di liquidazione del patrimonio alla data della domanda, in ipotesi di liquidazione giudiziale.
A fini comparatistici, nello scenario di liquidazione giudiziale dovranno essere considerati, sempre ai sensi dell’art. 87, comma 1, lett. h) CCII, anche i proventi delle azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili da parte del debitore, anche nei confronti dell’istituto di credito garantito.
Le prescrizioni che precedono rappresentano, a tutti gli effetti, un limite (implicito) alla falcidiabilità dei crediti privilegiati di SACE/MCC. Resta sempre ferma la possibilità che il debitore formuli, ab origine (e, cioè, ancora prima dell’escussione della garanzia), una proposta che preveda l’integrale soddisfazione in denaro, entro centottanta giorni dall’omologazione, (quantomeno) della porzione garantita del credito della banca. In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 64-bis, comma 7, CCII relativamente alla parte garantita del credito né l’istituto di credito garantito né, dopo l’escussione, SACE/MCC avrebbero diritto di voto sulla proposta.
Qualora, al momento dello svolgimento delle operazioni di voto, la garanzia non sia ancora stata escussa, la legittimazione al voto spetterà unicamente all’istituto di credito garantito. La posizione di SACE/MCC, quali creditori “in potenza”, non è, infatti, equiparabile a quella di “creditori contestati” ai sensi dell’art.108 CCII (non vi è, cioè, la possibilità di una ammissione provvisoria di SACE/MCC ai soli fini dell’espressione del voto e del calcolo delle maggioranze).
Risulta, comunque, opportuno che l’istituto di credito garantito si coordini tempestivamente con il garante pubblico ai fini dell’espressione del voto (e, ancora prima, per una celere condivisione della documentazione di procedura), in quanto, di fatto, i destinatari finali della proposta del debitore sono proprio SACE/MCC, assumendo che la garanzia (salvo diversi accordi tra garante pubblico e istituto garantito) venga escussa in corso di procedura.
L’escussione della garanzia in un momento successivo al deposito del ricorso, ma anteriore allo svolgimento delle operazioni di voto, legittimerà l’ammissione di SACE/MCC al voto in luogo dell’istituto garantito, con conseguente modifica dell’elenco dei creditori votanti e conversione del fondo privilegiato in effettivo debito.
Raccomandazioni
- Nella costruzione della proposta si raccomanda di procedere al classamento autonomo dei creditori muniti di garanzia SACE/MCC. Fino al momento dell’escussione ed anche ai fini della comparazione con lo scenario di liquidazione giudiziale dovrà essere appostato un fondo SACE/MCC munito del relativo privilegio di legge.
- Durante tutte le fasi del procedimento e, in particolare, durante la fase di voto è opportuno (in assenza di comunicazioni in tale senso da parte dell’istituto di credito) verificare che la garanzia non sia ancora stata escussa e che, dunque, l’istituto di credito sia effettivamente legittimato ad esprimere il voto.
- Inoltre, nell’esprimere il proprio voto per l’intero credito, è opportuno che ciascun istituto agisca tenendo conto sia dell’interesse proprio, sia dell’interesse del garante pubblico in ottemperanza al generale principio di buona fede nella gestione del relativo rapporto contrattuale.
5.5. Concordato preventivo
5.5.1. Classamento
In linea generale, ai sensi degli articoli 85 e 109, comma 5, CCII, il debitore era sempre tenuto a ricomprendere in apposita classe (chirografaria) il Soggetto Finanziatore garantito da SACE/MCC e, in ipotesi di piano in continuità aziendale, era altresì tenuto a ricomprendere in apposita classe privilegiata il garante pubblico interessato dalla ristrutturazione (perché non pagato con denaro, integralmente ed entro 180 giorni dall’omologazione), nonché a ricomprendere lo stesso in separata classe chirografaria nel caso in cui una porzione del suo credito da rivalsa fosse oggetto di degrado.
Con il cosiddetto “Correttivo-ter” al CCII (D.lgs. 13 settembre 2024, n. 136) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 2024 è oggi esplicitato che il piano di concordato, ai sensi dell’articolo 87 CCII, deve contenere l’indicazione, laddove fosse necessario, di fondi rischi a copertura dei crediti dei garanti pubblici in ipotesi di escussione delle garanzie e nei limiti delle previsioni di soddisfacimento di tali crediti; la disposizione normativa, di fatto, recepisce una prassi già ampiamente consolidata nella predisposizione dei piani concordatari.
La circostanza che la garanzia statale risulti integralmente escussa o meno al momento del deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo spiegherà importanti riflessi nella formazione delle classi [48], essendo – come detto – normativamente previsto che, nell’ipotesi in cui la garanzia risulti escussa solo in parte (o non sia stata affatto escussa) al momento dell’apertura del concorso, la formazione delle classi dovrà recepire la previsione di specifici accantonamenti / fondi rischi.
Il debitore, in quest’ultimo caso, dovrà anzitutto trattare il credito del Soggetto Finanziatore (che residua in conseguenza della parziale escussione) e il credito del garante (che deriva dall’adempimento parziale della garanzia), esistenti al momento dell’apertura del concordato, secondo le consuete modalità che prevedono: (i) il classamento in una classe chirografaria per il Soggetto Finanziatore; e (ii) il classamento del garante pubblico in una classe privilegiata [49] per la porzione capiente [50] del suo credito e in una classe chirografaria per la eventuale porzione non capiente, da poter trattare, nel caso di concordato in continuità aziendale, anche secondo la c.d. relative priority rule di cui all’art. 84, comma 6, CCII.
Inoltre, in ottemperanza alle norme di legge, il debitore dovrà far fronte al rischio escussione della garanzia nel corso della procedura creando – secondo la medesima logica che regge la formazione delle classi – un fondo rischi privilegiato per la porzione del credito del garante pubblico (che risulterà) capiente ed un fondo rischi chirografario per la porzione dello stesso che dovesse risultare degradata (anche in questo caso da poter quantificare, nel caso di concordato in continuità aziendale, anche in conformità alla c.d. relative priority rule di cui all’art. 84, comma 6, CCII).
5.5.2. Voto
Anche in tema di attribuzione del diritto di voto occorre differenziare a seconda che la garanzia risulti integralmente escussa o meno al momento dell’apertura del concorso.
Nella ipotesi in cui la garanzia risulti integralmente escussa e il garante lo abbia comunicato al debitore, il voto sarà attribuito al Soggetto Finanziatore per la porzione di credito chirografario non garantita, nonché a SACE/MCC (assumendo che il garante sia interessato dalla ristrutturazione) per la porzione di credito da rivalsa ritenuta capiente e per la porzione di credito eventualmente degradata a chirografo. In questo caso, inoltre, l’attribuzione del voto è cristallizzata già al momento della presentazione della domanda di ammissione alla procedura e non vi è il rischio di variazione in termini di ammontare di credito in capo a ciascuna parte, né quindi in termini di peso del relativo voto.
Nell’ ipotesi in cui la garanzia non sia stata integralmente escussa (ovvero anche se escussa, il garante non lo abbia comunicato al debitore), invece, la situazione risulterà cristallizzata solo al momento dell’apertura delle operazioni di voto. Al netto del fatto che non viene attribuito il diritto di voto ai soggetti i cui crediti siano esclusivamente fatti oggetto di accantonamento, occorre valutare cosa accada nel caso in cui, a causa del rischio concreto di escussione della garanzia in corso di procedura, l’ammontare delle porzioni di credito del Soggetto Finanziatore e del garante (che si ripartiscono lo stesso ammontare nominale di credito garantito), al momento dell’inizio delle operazioni di voto, risulti diverso da quello che risultava tale al momento del deposito del piano (i.e, in applicazione del pagamento rateale di cui all’art. 6.4 delle Condizioni Generali SACE).
In tale caso occorrerà provvedere, anzitutto, ad una modifica dei rispettivi ammontari (sia a livello di classi sia eventualmente di fondi rischi) e conseguentemente ad attribuire un diritto di voto rettificato, in termini quantitativi, a ciascuno tra Soggetto Finanziatore e garante. In termini pratici poi, la rettifica potrà essere agevolmente effettuata già dal debitore nel contesto delle modifiche al piano e alla proposta da presentarsi entro il termine di venti giorni prima dell’inizio delle operazioni di voto oppure nel contesto delle osservazioni alla relazione integrativa e all’elenco dei creditori comunicati dal commissario giudiziale, da presentarsi entro il termine di dieci giorni prima dell’inizio delle operazioni di voto. Tuttavia in quest’ultimo caso affinché al Soggetto Finanziatore e al garante venga attribuito il diritto di voto rettificato è necessario che, prima dell’inizio delle operazioni di voto, intervenga un provvedimento del giudice delegato; in sua mancanza i creditori verranno ammessi sulla base dell’elenco dei creditori comunicato congiuntamente alla relazione integrativa.
In aggiunta, occorre tener presente che anche qualora il diritto di voto spetti al Soggetto Finanziatore per la parte di credito che non sia stata interamente adempiuta dal garante pubblico (ovvero in ogni caso di modifica del finanziamento sottostante) è raccomandabile che il Soggetto Finanziatore coinvolga SACE/MCC in maniera tempestiva. Infatti, il garante pubblico dovrà essere informato prontamente così da potere fornire le indicazioni di voto al Soggetto Finanziatore per la parte di credito garantito non ancora oggetto di escussione, indicazione di voto a cui occorrerà attenersi per non vedersi contestata la garanzia in caso di voto divergente dall’indicazione fornita.
Raccomandazioni
- Ai sensi di legge è oggi obbligatorio in qualsivoglia tipologia di concordato formare classi separate per l’ente creditizio garantito (chirografaria), per SACE/MCC limitatamente alla porzione capiente (privilegiata) e per SACE/MCC con riferimento alla porzione degradata (chirografaria). Al momento della presentazione della domanda di accesso alla procedura, ove fosse sussistente un rischio di escussione nel corso della stessa (non risultando la garanzia integralmente escussa all’apertura del concorso), è parimenti necessario provvedere ad appositi accantonamenti mediante l’appostazione di fondi rischi, che tengano conto delle effettive previsioni di soddisfacimento del credito.
- Ove coerente con i tempi di adempimento di SACE/MCC, entro il ventesimo giorno anteriore all’inizio delle operazioni di voto occorre comunicare le rettifiche sull’ammontare dei crediti dovute in conseguenza dell’adempimento da parte di SACE/MCC alla garanzia nel corso della procedura.
- È raccomandabile che il Soggetto Finanziatore nell’esprimere il proprio voto per l’intero credito tenga conto sia dell’interesse proprio, sia dell’interesse del garante pubblico in ottemperanza al generale principio di buona fede nella gestione del relativo rapporto contrattuale. Il Soggetto Finanziatore può altresì tentare di ottenere un indicazione di voto da parte di SACE/MCC.
5.6. Concordato semplificato
Nel caso in cui, all’esito della composizione negoziata, il debitore acceda alla procedura di concordato semplificato di cui agli artt. 25sexies e ss. CCII e il Soggetto Finanziatore non abbia ancora escusso la garanzia SACE/MCC, sarà quest’ultimo a dover essere inserito nell’elenco nominativo dei creditori di cui all’art. 39, comma 1, CCII. È opportuno, tuttavia, che in tale elenco vengano indicati quali possibili creditori anche SACE/MCC, così da consentire agli stessi di essere informati sull’andamento della procedura e promuovere, ove di interesse, tempestivamente un’eventuale opposizione all’omologa, qualora nel corso della procedura venga escussa la garanzia e divengano creditori oppure anche in assenza di escussione in qualità di terzi.
Poiché nel corso della procedura il Soggetto Finanziatore potrebbe procedere all’escussione della garanzia SACE/MCC, il debitore dovrà prevedere nel piano (così come avviene nelle procedure di concordato preventivo) un fondo rischi privilegiato di importo pari alla quota del debito bancario assistita da garanzia SACE/MCC [51]. La previsione di tale fondo costituisce lo strumento di corretta informazione dei creditori [52] tanto che la sua mancata previsione pregiudica l’ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano [53]. Ovviamente un tale fondo non sarà necessario ove il debitore abbia raggiunto un accordo transattivo con l’istituto di credito in virtù del quale il garante, prima dell’accesso alla procedura di concordato semplificato, abbia rinunciato all’azione di regresso nei confronti del debitore.
Inoltre, sebbene non sia necessaria la classazione dei creditori, potrebbe risultare opportuno creare una classe dei creditori garantiti da SACE/MCC (attraverso un “doppio classamento”, ossia creando una classe in cui inserire la parte del credito garantito da SACE/MCC e una classe in cui inserire la parte del credito non garantita) al fine di facilitare (i) l’individuazione dei crediti garantiti SACE/MCC e agevolare anche l’ausiliario che verrà nominato dal Tribunale ai sensi dell’art. 25 sexies, comma 3, CCII nella comparazione della proposta con l’alternativa della liquidazione giudiziale; e (ii) la surroga da parte di SACE/MCC in caso di escussione della garanzia nel corso della procedura.
Raccomandazioni
- È raccomandabile prevedere all’interno del piano un fondo rischi privilegiato di importo corrispondente alla quota garantita da SACE/MCC per il caso della possibile escussione della garanzia SACE/MCC.
- È raccomandabile inserire SACE/MCC nell’elenco dei creditori da depositare congiuntamente alla proposta di concordato e al piano al fine di garantire l’informativa di tali potenziali creditori in merito alla procedura.
- È opportuno procedere al classamento dei creditori assistiti da garanzia SACE/MCC.
5.7. Liquidazione giudiziale
In presenza di crediti assistiti da garanzia SACE/MCC non escussa alla data di apertura della liquidazione giudiziale si ritiene opportuno che la domanda di ammissione al passivo venga presentata sia dal creditore garantito che dal garante SACE/MCC.
Il Soggetto Finanziatore non potrà vantare alcun diritto di prelazione (art. 201, comma 3, lett. c), CCII) legato all’esistenza della garanzia SACE/MCC [54]. Viceversa, la domanda del garante pubblico avrà ad oggetto un credito privilegiato e dovrà essere formulata con riserva di escussione della garanzia da parte del Soggetto Finanziatore (art. 204, comma 2, lett. a), CCII).
L’ammissione con riserva del credito del garante pubblico consentirà allo stesso di beneficiare degli accantonamenti che la legge impone al curatore in favore dei creditori privilegiati in sede di riparto parziale (art. 227 CCII).
Resta che il garante pubblico rimane libero di presentare la domanda di ammissione al passivo del proprio credito solo a seguito dell’escussione della garanzia (nelle forme della domanda tardiva o ultra-tardiva). In tale caso lo stesso – in quanto creditore privilegiato – avrà il diritto di prelevare le quote che sarebbero ad esso spettate nelle ripartizioni eseguite prima dell’ammissione del suo credito (art. 225 CCII).
Raccomandazioni
- È consigliabile che il creditore garantito domandi l’ammissione al passivo del proprio intero credito così da aumentare le possibilità di soddisfacimento anche per la parte non coperta dalla garanzia.
- È raccomandabile che il garante SACE/MCC domandi l’insinuazione al passivo del proprio credito anche in assenza di preventiva escussione della garanzia e quindi con riserva così da vedersi accantonare dal curatore quanto ad esso spettante in sede di riparti parziali.
[41] Cass.12279/2004.
[42] Ad esempio, nel caso della Garanzia SACE Italia di cui al Decreto Liquidità, l’art. 9.1(vi) delle condizioni generali impegna il creditore garantito a “(a) non modificare condizioni o termini del Contratto di Finanziamento e (b) non consentire modifiche delle eventuali garanzie reali e/o personale, nella misura in cui le predette modifiche sub (a) e (b) possano determinare una modifica delle informazioni e dei contenuti della Richiesta di Garanzia SACE”. Analoghe previsioni sono previste nelle condizioni generali Garanzia SACE Green e nelle condizioni generali Garanzia SACE Futuro.
[43] Ad esempio, nei casi di modifica dell’obbligazione garantita in termini migliorativi per il garante (come nel caso di uno stralcio o di una riduzione del tasso di interessi). Cfr. G. Stella, Le garanzie del credito, in Trattato di Diritto Privato Iudica-Zatti, p. 256-262. Naturalmente, occorrerà verificare se tale consenso sia comunque necessario in base alla normativa speciale o contrattuale applicabile.
[44] Per completezza e a scanso di equivoci, potrebbe inoltre essere opportuno chiarire se, a esito di tale pagamento, SACE / MCC siano disposte a rinunciare a un eventuale regresso verso il debitore principale. Aspetto di cui è ragionevole ritenere che anche il professionista chiamato ad attestare il piano vorrà accertarsi.
[45] Ad esempio, in relazione alla durata massima della garanzia.
[46] Ai fini del presente paragrafo sono state consultate le Condizioni Generali SACE relative alla c.d. Garanzia SACE SupportItalia (Versione V. 20230112 2.0) di SACE e alla Garanzia SACE Italia (Versione V. 20220428 13.0), in entrambi i casi nell’ultima versione disponibile, sino alla cessata emissione da parte di SACE di tali strumenti garantuali, ai sensi di legge.
[47] Trib. Gorizia, 19 marzo 2024, in dirittodellacrisi.it.
[48] Al riguardo, occorre tenere presente che l’art. 6.4 delle Condizioni Generali SACE (Escussione della Garanzia SACE) prevede che “Qualora il Soggetto Finanziatore intenda esercitare il diritto di esigere il rimborso anticipato delle somme finanziate ai sensi del Contratto di Finanziamento, il pagamento ai sensi della Garanzia SACE resta operante in base alle scadenze originariamente previste, a meno che SACE non esiti la facoltà di pagare anticipatamente gli importi”. Ai fini del voto e dell’accantonamento fondi occorrerà pertanto tener conto dell’importo effettivamente escusso e pagato da SACE al momento dell’apertura della procedura di voto.
[49] Assumendo che il credito da rivalsa di SACE/MCC non sia pagato con denaro, integralmente ed entro 180 giorni dall’omologazione.
[50] Tale porzione del credito dovrà essere corrisposta integralmente, ferma restando la possibilità di concordare con SACE/MCC un piano di riscadenzamento nell’ambito di un accordo para-concordatario.
[51] Cass. 18148/2023 chiarisce infatti che il credito SACE/MCC esiste già al momento della domanda di ammissione alla procedura, benché la sua efficacia sia condizionata all’escussione della garanzia.
[52] i.e., non è consigliabile sostituire la costituzione di un fondo con un mero prospetto di calcolo.
[53] C. App. Ancona, 27 marzo 2024.
[54] Cass. 13180/2023 per cui il credito del creditore garantito che non abbia provveduto ad escutere la garanzia SACE/MCC è chirografario ai fini del concorso poiché ad esso non si estende il privilegio di cui all’art. 9, comma 5, D.Lgs. 123/98 riservato esclusivamente al creditore pubblico.
