Lo Statuto

Art. 1 – Costituzione, denominazione e durata

1.1 È costituita l’Associazione “KRINO”, senza scopo di lucro.

1.2 L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Sede

2.1 L’indirizzo ove è posta la sede legale al momento dell’atto costitutivo è in Milano (Ml), via Fabio Filzi n. 2.

2.2 In ogni caso, il trasferimento della sede nell’ambito del medesimo comune non comporta una modifica statutaria ed è di competenza del Consiglio Direttivo.

Art. 3 – Scopi e Attività

3. L’Associazione è indipendente, non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità:

a) costituire luogo di discussione e approfondimento delle tematiche relative al diritto della crisi d’impresa;
b) promuovere e svolgere iniziative per la ricerca e lo studio in tema del diritto della crisi d’impresa, nonché per la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori nel settore del diritto della crisi d’impresa;
c) monitorare la particolare evoluzione della legislazione in materia di crisi d’impresa e della relativa interpretazione ed implementazione ad opera della dottrina, della magistratura e degli operatori del mercato;
d) promuovere ed agevolare il dialogo tra magistratura, accademia, avvocatura e operatori del mercato in materia di diritto della crisi d’impresa attraverso l’organizzazione di incontri e convegni e la promozione di pubblicazioni di settore, associazioni di categoria, dottori commercialisti, imprese e operatori finanziari;
e) relazionarsi o collaborare con altri enti, ivi incluse Università, Autorità o Associazioni professionali o istituzionali ( a titolo meramente esemplificativo Asia, ordini commercialisti, AGI) o testate giornalistiche di settore;
f) promuovere altre forme di confronto e scambio tra i Soci dell’Associazione.

Sono espressamente escluse le attività aventi finalità politiche e/o la collaborazione con partiti politici, associazioni ad orientamento politico e con ogni altra forma associativa che possa in qualche modo compromettere l’indipendenza dell’associazione.

Art. 4 – Entrate

4.1 Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a) dalle quote e dai contributi dei Soci;
b) dai proventi derivanti dall’attività di raccolta fondi;
c) dai contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere, a sostegno dei fini associativi;
d) da sovvenzioni, lasciti o donazioni;
e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività associativa.

4.2 È fatto divieto durante la vita dell’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge.

4.3 La quota associativa non è trasferibile, né rivalutabile e non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio.

Art. 5 – Soci

5.1 Sono Soci Fondatori dell’Associazione gli studi legali che hanno sottoscritto l’atto costitutivo. Lo studio legale designa il referente del suo dipartimento di diritto della crisi d’impresa quale rappresentante ai fini della partecipazione a ogni attività dell’Associazione, specificandone le generalità.

5.2 Possono essere Soci Ordinari dell’Associazione tutti gli studi legali operanti in Italia, costituiti in forma associata o societaria, che abbiano al loro interno un dipartimento autonomo, ovvero un team specializzato di avvocati, la cui attività verta in modo non occasionale su tematiche attinenti alle ristrutturazioni economico-finanziarie e alla crisi d’impresa in generale.

5.3 L’adesione all’Associazione comporta per il Socio, sia esso Ordinario, il diritto di voto nell’Assemblea.

5.4 L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di indipendenza, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti i Soci, tutelando la diversity e ispirandosi ai principi di responsabilità e sostenibilità (corporate socia/ responsibility); le cariche associative sono elettive e tutti i Soci possono accedervi.

5.5 L’Associazione disciplinerà uniformemente il rapporto associativo e le modalità associative in modo da garantire l’effettività del rapporto medesimo, nel pieno rispetto della legge professionale forense e del relativo codice deontologico. In ogni caso, è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

5.6 Il cambio del referente di cui al precedente Paragrafo 5.1 non comporta una modifica statutaria. Il Socio Fondatore e/o il Socio Ordinario, a seconda del caso, è tenuto a comunicare le generalità del nuovo referente, allegando il CV dello stesso, al Consiglio Direttivo, che lo registrerà ai fini della partecipazione ad ogni attività dell’Associazione.

Art. 6 – Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

6.1 Lo studio legale che desideri diventare Socio Ordinario dell’Associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo (anche via mail) descrivendo la propria attività, con particolare riferimento al proprio track record nel settore del diritto della crisi d’impresa. Lo studio legale dovrà altresì designare il referente del suo dipartimento di diritto della crisi d’impresa quale rappresentante ai fini della partecipazione a ogni attività dell’Associazione, specificandone le generalità ed allegando il suo CV.

6.2 L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che deve prendere in esame le domande dei nuovi Soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberando l’iscrizione nel libro Soci o il diniego.

6.3 I Soci cessano di appartenere all’Associazione:
a) per dimissioni volontarie;
b) per mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso;
c) per scioglimento;
d) per esclusione a seguito di comportamento contrastante con gli scopi statutari o per persistente violazione degli obblighi statutari.

6.4 L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.

6.5 Il Consiglio Direttivo può nominare fino a tre Soci Onorari, scelti tra studiosi, accademici, attestatori di piani di risanamento e ristrutturazione, magistrati, funzionari di Autorità, esponenti di associazioni di categoria che si siano particolarmente distinti con altissimo merito nel campo della gestione della crisi d’impresa.

6.6 Tutti i Soci e i loro rappresentanti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, esclusione dalla Associazione.

Art. 7 – Diritti e Obblighi dei Soci

7.1 I Soci sono tenuti a versare il contributo deliberato dal Consiglio Direttivo. Il contributo a carico dei Soci è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio, e deve essere versato entro 30 giorni prima dell’Assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario dell’esercizio di riferimento. La Partecipazione dei Soci Onorari è gratuita e ad essi non spetta il diritto di voto.

7.2 I Soci hanno il diritto:
a) di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di esprimere il proprio voto;
b) di conoscere programmi con quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
c) di partecipare alle attività promosse doli’ Associazione;
d) di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

7.3 I Soci sono obbligati:
a) a comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo l’eventuale variazione del referente del loro dipartimento di diritto della crisi d’impresa e
a designare il nuovo rappresentante ai fini della partecipazione a ogni attività dell’Associazione;
b) ad osservare lo statuto, eventuali regolamenti interni e le delibere legalmente adottate dagli organi sociali;
c) a contribuire al raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
d) a svolgere le attività preventivamente concordate;
e) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.

Art. 8 – Organi

8.1 Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea, composta da tutti i Soci;
b) il Presidente dell’Associazione;
c) il Segretario dell’Associazione;
d) il Tesoriere dell’Associazione:
e) il Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Assemblea

9.1 L’Assemblea è composta da tutti i Soci dell’Associazione. A ciascun Socio spetta un voto, con l’esclusione dei Soci Onorari. L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno o ogni qual volta esso lo ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci. Le convocazioni devono essere fatte, a cura del Presidente, mediante lettera, telefax o e-mail, spedita a tutti gli aventi diritto almeno 8 giorni prima della data fissata per la convocazione.

9.2 L’avviso della convocazione deve contenere i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale assemblea di seconda convocazione.

9.3 L’Assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. L’Assemblea può altresì tenersi in modalità telematica attraverso mezzi tecnici che consentano di accertare l’identità degli intervenuti e che consentano ai Soci di seguire lo svolgimento della discussione e di intervenire in essa senza ritardo.

9.4 L’Assemblea è altresì validamente costituita, anche senza formalità di convocazione, quando sia rappresentata l’intera compagine sociale e siano intervenuti tutti i componenti del Consiglio Direttivo. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza, dal Consigliere più anziano d’età. In assenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo l’Assemblea nomina il proprio presidente tra uno dei Soci.

9.5 L’Assemblea delibera su tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccezion fatta per quelle demandate al Consiglio Direttivo. In particolare, l’Assemblea:
a) provvede all’elezione, tra i Soci, dei membri del Consiglio Direttivo che elegge al suo interno il Presidente;
b) delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione su proposta del Consiglio Direttivo;
c) approva il rendiconto economico-finanziario o il bilancio;
d) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
e) delibera in merito alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell’Associazione ed alla destinazione del patrimonio residuo secondo quanto stabilito dal presente statuto;
f) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale dell’Associazione che siano state rimesse dal Consiglio Direttivo alla sua decisione.

9.6 Fatto salvo quanto previsto in altri articoli dello statuto, in prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

9.7 Fatto salvo quanto previsto in altri articoli dello statuto, in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. La seconda convocazione può avere luogo solo ventiquattro ore dopo la prima convocazione.

9.8 Per le delibere inerenti lo scioglimento dell’Associazione, le modifiche dello statuto e la devoluzione del patrimonio si applica il successivo articolo 15.

9.9 La votazione avviene normalmente per alzata di mano, ma chi presiede può disporre che venga effettuata per iscritto e/o a scrutinio segreto.

Art. 10 – Presidente

10.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica due anni ed è
rieleggibile una volta.

10.2 Il Presidente ha i seguenti poteri:
a) rappresenta l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
b) convoca e presiede l’Assemblea dei Soci;
c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, stabilendone l’ordine del giorno;
d) favorisce il raggiungimento dei fini sociali;

10.3 Nell’ambito delle proprie funzioni, il Presidente ha la facoltò di dekegare ad altri membri del Consiglio Direttivo per singoli atti o per categorie di atti determinando i poteri dello stesso.

10.4 In caso di impedimento o di assenza del Presidente, le sue funzioni saranno esercitate dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

10.5 La carica di Presidente è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute e documentate.

Art. 11 – Segretario

11.1 Il Segretario, individuato tra i membri del Consiglio Direttivo, è il responsabile organizzativo dell’Associazione: egli ne coordina e sovraintende le attività.

11 .2 Il Segretario coadiuva il Presidente nell’esercizio delle proprie funzioni e ha cura di tenerlo costantemente informato in ordine alle attività dell’Associazione.

11.3 La carica di Segretario è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute e documentate.

Art. 12 -Tesoriere

12.1. Il Tesoriere, individuato tra i membri del Consiglio Direttivo, ha il compito di sovrintendere alla gestione amministrativa dell’Associazione, secondo le indicazioni date del Consiglio Direttivo.

12.2 Il Tesoriere predispone il progetto del bilancio o del rendiconto e lo sottopone al Consiglio Direttivo.

12.3 La carica di Tesoriere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute e documentate.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

13.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, che nominano al loro interno il Presidente, e resta in carica due anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

13.2 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Le adunanze del Consiglio Direttivo possono tenersi in modalità telematica attraverso mezzi tecnici che consentano di accertare l’identità degli intervenuti e che consentano ai membri di seguire lo svolgimento della discussione e di intervenire in essa senza ritardo. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei Soci. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.

13.3 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione compresi, fra gli altri, quelli di:
a) assicurare il conseguimento degli scopi dell’Associazione;
b) convocare le assemblee, attraverso il Presidente, stabilendone l’ordine del giorno;
c) deliberare sull’ammissione di nuovi Soci ed adottare provvedimenti di richiamo, diffida e esclusione;
d) nominare i Soci Onorari;
e) approvare il progetto di bilancio e/o il rendiconto economico-finanziario e/o il bilancio predisposto dal Tesoriere, da sottoporre all’approvazione assembleare;
f) emanare regolamenti e norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione;
g) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati;
determinare l’impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell’Associazione;
h) stabilire l’ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
i) sottoporre all’Assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
j) negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie in favore proprio o di altri soggetti senza scopo di lucro;
k) decidere la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;
l) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;
m) promuovere e/o organizzare eventi e convegni, finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico sull’attività dell’Associazione e le sue finalità;

13.4 Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza dei componenti. L’appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:
a) per dimissioni, presentate per iscritto al Presidente;
b) per decadenza, che si verificherà ogni qualvolta un Consigliere sia assente senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo. La relativa delibera deve essere assunta dal Consiglio Direttivo stesso.

13.5 Qualora venissero a mancare uno o più Consiglieri gli altri provvedono a sostituirli. I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla convocazione della prima Assemblea che dovrà ratificarne la nomina o, in caso contrario, provvedere alla loro elezione.

13.6 La carica di Consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

13.7 Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei propri membri.

Art. 14 – Bilancio – Rendiconto economico-finanziario

14.1 L’esercizio sociale dell’Associazione coincide con l’anno solare.

14.2 L’Assemblea dei Soci deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio o del rendiconto economico-finanziario.

14.3 È facoltà del Consiglio Direttivo sottoporre al voto assembleare un preventivo dei costi e dei ricavi per il successivo esercizio sociale.

Art. 15 – Modifiche dello statuto e scioglimento

15. l Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate ali’ Assemblea da uno degli organi. Le relative deliberazioni sono approvate doli’ Assemblea con la presenza di almeno 3/ 4 (tre quarti) dei Soci e il voto favorevole della maggioranza almeno dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

15.2 L’Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento, e quindi la liquidazione dell’Associazione, può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci dall’Assemblea convocata con specifico ordine del giorno.

15.3 L’Associazione si scioglierà senza formalità in seguito al venir meno della pluralità dei Soci.

15.4 Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni con finalità analoga o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 – Norma di rinvio

16.1 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.